H A C C P

 

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, analisi

del pericolo e punti critici di controllo) rappresenta uno strumento

operativo per l'analisi dei rischi che caratterizzano il processo

produttivo degli alimenti, al fine di garantirne la salubrità e la

sicurezza. Esso si applica a tutti i passaggi della filiera e si basa sulla

prevenzione dell'insorgenza del danno, approccio innovativo rispetto

al metodo del controllo sul prodotto finito.

Le caratteristiche salienti dell'HACCP sono: la definizione e la

valutazione di tutti i pericoli a cui gli alimenti sono esposti, come ad

esempio contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche, l'individuazione

dei passaggi del processo in cui la probabilità che tali eventi si

verifichino (il rischio) può essere minimizzata (i cosiddetti punti critici

di controllo), e la predisposizione di un sistema di monitoraggio per i

punti critici di controllo stessi.

Il sistema HACCP è stato introdotto nella legislazione di numerosi

Paesi del mondo, ed è stato ripreso nella legislazione dell'Unione

Europea con la Direttiva 93/43/CEE, recepita nell'ordinamento italiano

con il D.Lgs 155/97.

La Direttiva 93/43 è stata abrogata dal Regolamento (CE) 852/2004,

che ha confermato (art. 5) l'obbligo per gli operatori del settore

alimentare di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti

basate sui principi del sistema HACCP.

Il D.Lgs 155/97 definiva anche la figura del del "responsabile

dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero

il responsabile specificamente delegato": in pratica, tale figura si

traduce o nel "rappresentante legale" della società, oppure in un suo

"delegato", il quale deve avere ampi poteri di autonomia decisionale

conferitegli da parte del titolare, oltre, naturalmente essere dotato di

adeguate capacità professionali.

Gli operatori devono garantire che tutte le fasi della produzione,

della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al

loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel

regolamento stesso (art. 3 del Reg. (CE) 852/2004).

Riprendendo la normativa europea, il D.Lgs 193/2007 definisce la

figura dell'operatore del settore alimentare ai fini dell'accertamento

delle responsabilità in materia di violazione delle normative che

regolano la produzione, lavorazione, trasporto e distribuzione degli

alimenti, compresa la produzione primaria, nonché per la mancata

applicazione dell'autocontrollo basato sul sistema HACCP, e stabilisce

le sanzioni in materia di violazione di dette normative, che a seguito

dell'entrata in vigore del pacchetto igiene, ancora sopravvivevano per

gli aspetti sanzionatori (Decreto legislativo 155/97, art. 8).

L'obbligo dell'autocontrollo prescinde sia dalla natura, pubblica o

privata, dell'azienda (la sicurezza igienica della mensa di un ospedale

deve essere la stessa di quella fornita da un ristorante o da una

gelateria o da un circolo privato), sia dalle finalità di lucro

dell'azienda stessa.

Una importante novità introdotta dal Regolamento 852/2004

rispetto alla normativa precedente è l'invito agli Stati dell'Unione

europea a promuovere l'applicazione dell'autocontrollo basato sul

sistema HACCP anche alla produzione primaria (i requisiti generali in

materia di igiene per la produzione primaria sono riportate

nell'Allegato I del Regolamento 852/2004), in considerazione del fatto

che è questo il comparto produttivo nel quale si sono verificate negli

ultimi tempi gravi emergenze sanitarie (ad esempio, mucca pazza,

diossina, aflatossine, ecc.).

Oltre al Regolamento 852/2004, sono stati emessi anche altri

provvedimenti, i Regolamenti 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e le

successive modifiche, che fanno parte del cosiddetto "pacchetto igiene".

Il Regolamento (CE) 853/2004 disciplina la produzione degli alimenti di

origine animale, stabilendo anche norme specifiche rispetto a prodotti

quali carni, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte crudo,

uova.

Questo Regolamento stabilisce inoltre che le aziende devono essere

riconosciute dall'Autorità sanitaria, e registrate secondo le modalità

stabilite dal Regolamento (CE) 852/2004.

I Regolamenti 854/2004 ed 882/2004 sono dedicati all'organizzazione

dei controlli sui prodotti alimentari. In particolare, il Regolamento

854/2004 si occupa degli stessi prodotti disciplinati dal Regolamento

853/2004, mentre il Regolamento 882/2004 si applica ai controlli su

tutti i prodotti alimentari, compresi quelli vegetali, nonché sui

mangimi.

Il Regolamento 882/2004 ha abrogato la Direttiva 89/397/CEE, recepita

nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 123/93.

I controlli riguardano anche la conformità alla normativa

comunitaria dei prodotti alimentari importati da Paesi terzi, che in

Italia viene verificata da organi ispettivi del Ministero della Salute al

loro ingresso nel territorio nazionale e quindi nell'Unione europea.

L'obbligo di conformità alle normative comunitarie si estende anche

agli stabilimenti che producono alimenti.

Ai fini della verifica della conformità dei prodotti importati ai

requisiti richiesti dall'Unione europea, le normative prevedono la

compilazione di elenchi sia di Paesi terzi (o parti di essi) sia di

stabilimenti situati in Paesi terzi che possono esportare verso il

territorio comunitario.

L'applicazione di queste nuove normative è graduale, e prevede alcune

eccezioni.

Il Regolamento (CE) 2074/2005 ha introdotto deroghe alla normativa

in materia di igiene per quanto riguarda la produzione di alimenti che

presentano caratteristiche tradizionali.

Il Regolamento (CE) 2076/2005 ha stabilito un periodo transitorio di

quattro anni, fino al 31 dicembre 2009, per la completa attuazione dei

Regolamenti 853/2004 ed 854/2004, ad eccezione degli imballaggi e

delle informazioni relative alla catena alimentare. Il Regolamento

2076/2005 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (CE)

1162/2009, che stabilisce un'ulteriore proroga di quattro anni, fino al

31 dicembre 2013, per la completa attuazione dei Regolamenti

853/2004, 854/2004 e 882/2004.

Allo scopo di facilitare l'applicazione dei Regolamenti del "pacchetto

igiene" sono state elaborate dalla Conferenza tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano le relative Linee guida.

Il sistema HACCP si è ormai affermato come un fondamentale

strumento di garanzia della sicurezza degli alimenti, perché consente

alle aziende un monitoraggio costante della propria produzione, ed

alle Autorità Sanitarie di focalizzare la propria attività di controllo

solo su quei punti in cui è massimo il rischio di contaminazione degli

alimenti.

Il D.Lgs 155/97 è stato abrogato dal D.Lgs 193/2007, che ha annullato

anche diverse normative relative ai prodotti alimentari di origine

animale (carni, prodotti della pesca, molluschi bivalvi, latte e derivati,

uova e ovoprodotti), nonchè l'art. 2 della Legge 283/62, che stabiliva

l'obbligo dell'Autorizzazione sanitaria per le aziende alimentari,

sostituito dall'obbligo di registrazione presso l'Autorita competente

(art. 6 del Reg. (CE) 852/2004).